L'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Decreto Trasparenza"), prevede:
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L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
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La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
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L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
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Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
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La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
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La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
Dalla norma si evince che il legislatore riconosce al cittadino due tipologie di diritti:
- l'accesso civico semplice, che riguarda il diritto ad accedere a documenti e dati della P.A. già destinati ad essere pubblici (soggetti ad obbligo di pubblicazione) e che il cittadino, non trovando pubblicati, reclama al RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) che provvede a farli publicare.
- l'accesso civico generalizzato, che riguarda il diritto di accedere a documenti e dati denuti dalla Pubblica Amministrazione, non soggetti a pubblicazione.
Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l'intervento sostitutivo ed occorre segnalare l'accaduto all'ufficio per i procedimenti disciplinari.
Cos'è l'accesso documentale?
L'accesso ai documenti amministrativi (accesso documentale) di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto n. 241, ha la finalità di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositivie e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
A chi va presentata l'istanza?
La richiesta di accesso civico (formulata su apposito modulo: vedi in calce a questa pagina) dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it
Oppure spedita per posta o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune:
Via Trento e Trieste n. 26 - 31030 - Breda di Piave (TV)
Per info o eventuali comunicazioni:
tel. 0422.600153 - fax 0422-600187 - protocollo@comunebreda.it
Che cos'è il registro degli accessi?
Si tratta di una raccolta delle richieste di accesso civico presentate al Comune nelle sue diverse forme: accesso civico generalizzato, accesso civico semplice.
Il "Registro degli accessi" è istituito e pubblicato a cura del Responsabile della Trasparenza a seguito della pubblicazione delle Linee Guida Anac approvate con Deliberazioni nn. 1309 e 1310/2016 che ne raccomandano la tenuta e la pubblicazione al fine, da un lato, di consentire il monitoraggio sull'attuazione dell'accesso generalizzato da parte di Anac e, dall'altro, di favorire un confronto costruttivo tra Pubbliche Amministrazioni chiamate ad applicarlo.
Il registro indica per ciascuna richiesta, l'oggetto, la data, l'esito della decisione, omettendo i dati personali.
Ai fini della pubblicazione, l'elenco è aggiornato con cadenza almeno semestrale, a partire dal 1^semestre dell’anno 2018.
DOCUMENTI
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Registri degli accessi civici: Regolamento comunale e modulistica: |
Soggetto sostitutivo in caso di inerzia del responsabile |
INFORMAZIONI CORRELATE:
Sostituzione funzionari responsabili
Data ultima modifica: Data ultimo aggiornamento: 08-01-2024