Il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, stabilisce la pubblicazione di quanto di seguito indicato:
“Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’art. 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32”.
COSTI CONTABILIZZATI
Anno | Costi contabilizzati |
---|---|
2018 | Costi contabilizzati |
2019 | Costi contabilizzati |
Data ultima modifica: Data ultimo aggiornamento: 17-05-2024