DIC212021
 21 dicembre 2021

Misure di contrasto al contagio da Covid-19

Misure di contrasto al contagio da Covid-19

- Estensione del Green Pass Rafforzato e Base

Dal 15 febbraio il green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) è esteso ai lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età, per l’accesso ai luoghi di lavoro. Si ricorda che dall’8 gennaio 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più.

Esteso anche l’uso del green pass base (vaccinazione, guarigione o tampone):

  • dal 20 gennaio a chi accede ai servizi alla persona (parrucchiere, barbiere o estetista);
  • dal 1° febbraio a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali.
Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1

- Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2022

- Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri del 23/12/2021 n. 52 - approvato un nuovo decreto legge per il contenimento dell'epidemia da Covid-19

- Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 172 del 17/12/2021

- Decreto Covid
(comunicato stampa del Governo 24 novembre 2021)

-
Convertito in legge il Decreto GREEN PASS: le principali novità

Con legge n. 126 del 16 settembre 2021, pubblicata in G.U. n. 224 del 18.9.2021, è stato convertito – con modificazioni - il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, noto come Decreto Green Pass, con il quale erano state approvate varie “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, come già riportate nella Newsletter n. 17 del 23.7.2021.
Tra le novità di maggior interesse anche per gli uffici Attività Produttive, introdotte con la legge di conversione del DL 105, si segnalano le seguenti:

Articolo 3:
in zona bianca viene esteso l’obbligo della certificazione verde anche per l’accesso alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose e viene precisato che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde per l'accesso all'evento. Viene inoltre precisato che in ipotesi di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi;
Articolo 3:
Viene aggiunta la previsione che ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato;
Articolo 4:
Viene modificata la durata del green pass con ampliamento da 9 a 12 mesi;
Articolo 4bis:
Viene previsto obbligo di green pass anche per le visite in ospedale da parte dei parenti;
Articolo 6bis:
Per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, viene prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità di esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali (secondo le procedure di cui all'articolo 13 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020).

In materia di GREEN PASS, si segnalano le risposte ad alcune FAQ a cui ha risposto il Garante per la Privacy, come da scheda pubblicata nel sito di quest’ultimo in data 06 settembre 2021.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del testo del Decreto Legge e della legge di conversione nonché delle FAQ del Garante Privacy.
Allegati:
DECRETO LEGGE
LEGGE DI CONVERSIONE
FAQ GARANTE PRIVACY


- Normativa in vigore su Coronavirus
Green pass
- Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri 5/8/2021
Ordinanza Ministero della Salute 29/07/2021 (certificazione verde...)
- Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105

- Ordinanza Ministero della Salute 22/6/2021:
"stop mascherine nelle aree all'aperto in zona bianca con alcune eccezioni"
- Chiarimenti dalla Regione Veneto a seguito classificazione del Veneto come zona Bianca
- Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021
- Allegato A all'ordinanza n. 83/2021 - Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Linee guida riapertura 20 maggio 2021
Circolare Ministero dell'Interno 19 maggio 2021
Decreto RIAPERTURE n. 65 del 18.05.2021
Il decreto Riaperture ridefinisce il calendario per la ripresa delle attività economiche. Tenendo conto dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, modifica i parametri di ingresso nelle zone colorate, secondo i criteri proposti dal Ministero della salute.

In sostanza, nel determinare il colore si terrà conto:
- dell’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva;
- del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Aperture graduali nelle zone gialle. Di seguito le principali:
- dal 18 maggio 2021 (entrata in vigore del decreto), il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, rimane valido dalle ore 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
- dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
- dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
- anticipata al 24 maggio la riapertura delle palestre;
- dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
- dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
- dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
- dal 1° luglio potranno riaprire al pubblico sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- dal 15 giugno potranno riaprire al pubblico i parchi tematici e di divertimento;
- dal 1° luglio saranno di nuovo possibili tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
- dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.


- Decreto "RIAPERTURE" -
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge)
- COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (21.4.2021)

Proroga “stato di emergenza” e decreto “RIAPERTURE”: le novità a partire dal 26 aprile 2021

Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.4.2021, in fase di pubblicazione nella G.U., è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con Decreto Legge n. 52 in data 22 aprile 2021, pubblicato nella G.U. n. 96 in pari data, noto come DECRETO RIAPERTURE, sono state adottate “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.

Le principali misure introdotte con questo Decreto Legge, come riportate anche in apposita Circolare emessa dal Ministero dell’Interno in data 24.4.2021 e indirizzata alle Prefetture, sono le seguenti:

Articolo 1 - ZONE:
confermato il limite agli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00, come previsto dal DPCM del 02.3.2021.
dal 26 aprile 2021 è ripristinata la zona gialla e la relativa disciplina delle restrizioni.
i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano collocate in zona bianca, gialla o arancione, possono disporre l’applicazione delle misure previste nelle zone rosse ed eventuali motivate misure più restrittive per determinate province o aree.

Articolo 2 - SPOSTAMENTI:
dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.
dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (attualmente dalle 5:00 alle 22:00) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.
dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona arancione è consentito lo spostamento in ambito comunale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (attualmente dalle 5:00 alle 22:00) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.
nella zona rossa non sono consentiti gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata.
nella zona arancione e in quella rossa sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione o per i soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19.

Articolo 3 – SCUOLA E UNIVERSITA’:
svolgimento delle lezioni in presenza dal 26 aprile 2021 fino alla fine dell’anno scolastico per servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
per la scuola secondaria di secondo grado l’attività didattica in presenza deve essere assicurata per almeno il 70% degli studenti e fino ad un massimo del 100% in zona gialla o arancione o per almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% in zona rossa.
per l’università, dal 26 aprile 2021 al 31 luglio 2021 le attività didattiche sono svolte prioritariamente in presenza nelle Regioni poste in zona gialla e arancione.

Articolo 4 - BAR E RISTORANTI:
dal 26 aprile 2021 nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e cena. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
circa la possibilità di esercitare al chiuso il servizio mensa, la Regione Veneto ha emanato al riguardo una nota di chiarimenti precisando che nella relazione illustrativa del Decreto legge si afferma che "Resta fermo quanto previsto dal DPCM in merito alle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che continuano ad essere consentite anche al chiuso" e quindi “Per esercitare legittimamente questa possibilità, .. gli esercenti dovranno esibire in occasione dell'eventuale controllo il contratto stipulato con l'azienda e l'elenco dei dipendenti che fruiscono della mensa”.
a titolo di contributo interpretativo di tale norma, si richiama anche la nota della Regione Marche con la quale viene ritenuto che tale disposizione riguardi qualsiasi tipo di attività di ristorazione, incluse quindi quelle “svolte come attività secondaria, stagionale o temporanea”; inoltre viene ritenuto che l’attività all’aperto possa essere svolta anche “sotto portici, tettoie e coperture, verande, loggiati, balconate, dehors o mediante utilizzo di ombrelloni o similari, almeno aperti sui tre lati; se la veranda o portico utilizzata è circondata da vetrate scorrevoli, queste devono necessariamente essere sempre aperte almeno su tre lati..”.
il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutte conviventi.
l’asporto rimane consentito fino alle ore 18.00, come già previsto dal DPCM 02.3.2021.
dal 01 giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione potranno riaprire anche al chiuso solo a pranzo, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri.

MUSEI:
con il ripristino delle zone gialle, dal 26 aprile 2021 riaprono automaticamente i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura secondo le modalità indicate all’art. 14 del DPCM 02.3.2021: le visite sono disciplinate secondo le modalità indicate nei siti web istituzionali dei singoli istituti; nei fine settimana l’apertura sarà solo su prenotazione online o telefonica (che deve avvenire almeno un giorno prima).

Articolo 5 - SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO:
dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.
restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Articolo 5 - EVENTI SPORTIVI:
dal 1° giugno 2021, in zona gialla ripartono eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.
la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Articolo 6 - PISCINE, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA:
dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto (rimane interdetto l'uso degli spogliatoi).
dal 15 maggio 2021, in zona gialla, riapriranno piscine solo all’aperto, in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
dal 1° giugno 2021, in zona gialla, riapriranno le palestre, sempre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Articolo 7 - FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI:
in zona gialla, dal 15 giugno 2021 è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere e dal 1° luglio 2021 anche dei convegni e dei congressi, sempre nel rispetto di protocolli e linee guida.

Articolo 8 - CENTRI TERMALI E PARCHI DIVERTIMENTO:
dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.

Articolo 9 – Certificazioni verdi COVID-19:
trattasi delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; i contenuti di tali certificazioni sono riportati nell’Allegato 1 al Decreto Legge.

Articoli 10 e 11 – PROROGA TERMINI VARI:
vengono prorogati al 31 luglio 2021 i termini previsti da 26 disposizioni di legge richiamate nell’Allegato 2 al Decreto Legge e relative in particolare a: disposizioni sanitarie, trattamento dati personali nel contesto emergenziale, semplificazioni in materia di organi collegiali, disposizioni in materia di istruzione, forme di sottoscrizione contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato, smart working, edilizia scolastica.
Con la Circolare il Ministero evidenzia l’esigenza di coinvolgere le POLIZIE LOCALI nella predisposizione dei servizi di vigilanza e controllo.

Con tre Ordinanze in data 23.4.2021, pubblicate nella G.U. n. 98 del 24.4.2021, il Ministro della Salute ha aggiornato la distribuzione delle Regioni e province autonome nelle zone gialla, arancione e rossa, che alla data del 26 aprile 2021 sarà la seguente:

- Zona bianca: //;
- Zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano (dal 26.4.2021);
- Zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta (dal 26.4.2021 al 10.5.2021);
- Zona rossa: Sardegna (dal 26.4.2021 al 10.5.2021).
I contenuti del Decreto Legge sono stati riassunti anche da ANCI, con apposita Infografica, e dal GOVERNO con alcune SLIDES.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dei documenti soprarichiamati.

Allegati:
DECRETO LEGGE 22 aprile 2021
NOTA REGIONE VENETO
CIRCOLARE MINISTERO INTERNO
INFOGRAFICA ANCI
SLIDES GOVERNO
ORDINANZE MINISTRO SALUTE
NOTA REGIONE MARCHE


VENETO in zona ARANCIONE dal 6 aprile 2021, ordinanza Ministero della Salute 02.04.2021 (restrizioni previste da DPCM 2 marzo 2021)

Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021: le nuove regole e i divieti fino al 30 aprile (misure valide dal 7 fino al 30 aprile, per il contenimento dell’epidemia da Covid-19).

Di seguito si riportano sinteticamente alcune delle principali misure adottate.

Zone arancio e rosse
Dal 7 al 30 aprile 2021 il decreto prevede le seguenti limitazioni:
- l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
- l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il decreto proroga fino al 30 aprile 2021 l’applicazione delle disposizioni anti-Covid del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente disposto e di alcune misure già previste dal D.L. n. 30/2021.

Nello specifico, dal 7 al 30 aprile:

- restano chiuse le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sono sospesi i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto;
- nelle zone arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- nelle zone rosse sono chiuse le attività commerciali al dettaglio, eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali;
- in zona rossa sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
- nelle zone arancioni restano aperti i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, ecc.), invece nelle zone rosse è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti;
- le attività di ristorazione sono sospese. Prevista la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Personale sanitario
Il decreto introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario e ad assicurare, in caso di mancato adempimento, la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Il decreto prevede inoltre che sia esclusa la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale a condizione che le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.


Terzo settore

Il decreto prevede che anche gli Enti del Terzo settore possano:
- convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- riconosce la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di ricorrere all’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.


Scuola
In ambito scolastico il decreto prevede che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale:

- lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado;
- per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione.
In zona rossa le attività dovranno svolgersi a distanza, garantendo l’attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.



- Chiarimenti sulla toelettatura degli animali

Ordinanza Ministero della Salute 30 marzo 2021
, norme per soggiorni all'estero

VENETO in zona ROSSA dal 15 marzo 2021, ordinanza Ministero della Salute 13.03.2021
(restrizioni previste da DPCM 2 marzo 2021)
Prorogata al 6 aprile 2021

- Autocertificazione per gli spostamenti consentiti
- FAQ del Governo (domande frequenti sulle misure adottate e relative risposte)

Regole valide nelle regioni in ZONE ROSSE:


SCUOLA
sospensione dell'attività in presenza e svolgimento della didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

SPOSTAMENTI, VISITE, TRASPORTI
- fino al 27 marzo divieto di spostamento tra regioni o province autonome, salvo motivi di lavoro, salute o necessità. E' sempre consentito il rientro presso il domicilio o abitazione.

- i trasporti pubblici possono essere riempiti fino ad un massimo del 50%.

- Vietati tutti gli spostamenti, sempre con l’eccezione delle situazioni di lavoro, necessità/salute, degli spostamenti per assicurare la didattica e il rientro presso domicilio o residenza.

SECONDE CASE:
- consentito se si trovano in zona gialla o arancione ma senza uscire da zona rossa o arancione scuro;

- vietato invitare amici o parenti;

BAR E RISTORANTI
- Ristorazione per asporto dalle ore 5.00 alle 22.00 (art.46, comma 2)

- Bar senza cucina (ateco 56.3) asporto solo fino alle 18.00 (art.46, comma 2)

- Ristorazione con consegna a domicilio sempre consentita h24 (art.46, comma 2)

- Ristorazione con servizio mensa per lavoratori dipendenti (no p.i.) su base contrattuale (art.46, comma 1)

- Somministrazione alimenti e bevande nelle aree di rifornimento carburanti in autostrada, E45 e E55, ospedali, porti e aeroporti (art.46, comma 3)

- Ristorazione nelle strutture ricettive con cucina per i soli clienti della struttura (art.46, comma 1)

ATTIVITA' COMMERCIALI E CENTRI COMMERCIALI
- Nelle giornate festive e prefestive in tutta Italia sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati al coperto e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

- sono sospese le attività commerciali al dettaglio ad eccezione dei generi alimentari e di prima necessità, delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi, edicole e di quanto previsto dall’art.45 comma 1 allegato 23

- sono chiusi i mercati, salvo la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

- Sono chiusi parrucchieri, barbieri e centri estetici.

- Restano sempre chiusi i musei in zona e rossa.

SALE GIOCHI, DISCOTECHE E SALE DA BALLO
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

- Restano sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività in sale da ballo all’aperto o al chiuso.

ELENCO ATTIVITA’ NON SOSPESE IN ZONA ROSSA
(ai sensi del DPCM 2.3.2021)

Commercio al dettaglio (art. 45, comma 1 e allegato 23)
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco 47.4)

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

- Commercio al dettaglio di biancheria personale

- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

- Commercio al dettaglio ambulante ITINERANTE di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

- Commercio al dettaglio ambulante NEI MERCATI di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici (art.45, comma 2)

- Edicole, tabaccai, farmacia e parafarmacie (art.45, comma 3)

- Nei giorni festivi e prefestivi - all’interno dei mercati al coperto e nei Centri/Parchi/Gallerie Commerciali – farmacie, parafarmacie, sanitarie, lavanderie, tintorie, alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie (combinato disposto art. 45, comma 1 e art.26, comma 2)


Servizi alla persona (art. 45, comma 1 e allegato 24)

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

- Attività delle lavanderie industriali

- Altre lavanderie, tintorie

- Servizi di pompe funebri e attività connesse


Pubblici esercizi e strutture ricettive

- Ristorazione per asporto dalle ore 5.00 alle 22.00 (art.46, comma 2)

- Bar senza cucina (ateco 56.3) asporto solo fino alle 18.00 (art.46, comma 2)

- Ristorazione con consegna a domicilio sempre consentita h24 (art.46, comma 2)

- Ristorazione con servizio mensa per lavoratori dipendenti (no p.i.) su base contrattuale (art.46, comma 1)

- Somministrazione alimenti e bevande nelle aree di rifornimento carburanti in autostrada, E45 e E55, ospedali, porti e aeroporti (art.46, comma 3)

- Ristorazione nelle strutture ricettive con cucina per i soli clienti della struttura (art.46, comma 1)

- Strutture ricettive (art. 28)


Altre attività/servizi non sospese/i

- Uffici e studi professionali (art.30)

- Banche, assicurazioni, settore agricolo, zootecnico e la relativa filiera di beni e servizi (art.29, comma 2)

- Piscine, palestre, centri benessere e centri termali solo per servizi essenziali di riabilitazione e terapia medica (art.17, comma 2)

- Noleggio veicoli e altri mezzi di trasporto

- Grossisti e Agenti di commercio


DPCM 2 marzo 2021 (Il Decreto entra in vigore il 6 marzo 2021 e resta vigente fino al 6 aprile 2021).

Sintesi delle principali misure confermate e delle novità introdotte (dal sito del Ministero della Salute)

Covid-19, CdM approva Decreto Legge: prorogato al 27 marzo il divieto di spostamento tra Regioni e Province Autonome

LINK al sito del Ministero della Salute (norme, circolari, ordinanze)

D.L. 12 febbraio 2021 n. 12
Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.


Ordinanza Regione Veneto del 09/02/2021

Ordinanza del Ministero della Salute del 29/01/2021
Il Veneto dal 1° febbraio 2021 è zona gialla.
Sarà dunque possibile uscire dal proprio territorio comunale anche senza avere alcuna motivazione valida (quindi senza autocertificazione), ma solo nella fascia oraria non di coprifuoco, cioè tra le ore 5 e le 22 di ogni giorno, e solo all'interno della propria Regione.


ASSISTENZA ANIMALI
appartenenti a persone in isolamento domiciliare per COVID-19:
Recapiti dell'OIPA Italiana - Sezione di Treviso e provincia - attivati per garantire la necessaria assistenza agli animali di proprietà di persone che si tovano in isolamento domiciliare a causa del Covid-19:
- Mara Canzian:
tel. 339/7760836 (dalle ore 19.00 alle ore 21.00 o SMS)
- MAIL: treviso@oipa.org
- sito: www.oipa.org/italia/treviso


COVIDZONE.IT (info su zone, colori e rispettive regole)
POSSO USCIRE.CASA (info sugli spostamenti)

DPCM 14 gennaio 2021
DECRETO LEGGE 14 gennaio 2021

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021 (proroga stato emergenza Covid al 30 aprile 2021)




Decreto Legge n. 1 del  5 gennaio 2021
FAQ GOVERNO

In sintesi le misure fissate:
Tutti i giorni dal 7 al 15 gennaio
- Coprifuoco dalle 22 alle 5
- Vietato spostarsi da una regione all’altra (anche nei giorni a zona gialla) se non per motivi di lavoro, salute o necessità (sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma)
- Consentite le visite ai parenti e agli amici ma soltanto in un massimo di due adulti e  una sola volta al giorno (possibilità di portare minori di 14 anni) - nei giorni arancio solo entro il Comune.

7 e 8 gennaio (misure zona gialla)
- spostamenti liberi ma con mascherina obbligatoria e distanziamento
- negozi aperti
- bar, ristoranti, pubblici esercizi aperti fino alle 18 (asporto fino alle 22, delivery sempre consentito)

9 e 10 gennaio (misure zona arancio)
- divieto di spostamento tra i comuni se non per motivi di lavoro, salute o necessità
- chiusi bar, ristoranti e pubblici esercizi (asporto fino alle 22, delivery sempre consentito)

Giorni dall’11 al 15 gennaio divisione in fasce con una revisione dei parametri da parte del Comitato Medico Scientifico.



Ordinanza regionale n. 2 del 04-01-2021
A decorrere dal 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca.
Le modalità concrete di attuazione di tali misure sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa.
Gli istituti garantiscono la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Circolare Ministero dell'Interno sul D.L. 172/2020
DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020 n. 172
SLIDE (calendario festività natalizie con relative misure restrittive)
FAQ sul Decreto Natale che il Governo sta aggiornando

FAQ Regione Veneto (chiarimenti sui quesiti più frequenti)
Prospetto delle LIMITAZIONI principali negli SPOSTAMENTI e nelle ATTIVITA' (in formato docx);  (prospetto in formato PDF)
Pagina dedicata all'emergenza coronavirus della Regione Veneto: per cittadini, operatori santari, imprese e lavoratovi

Modulo autocertificazione spostamenti
 (per coloro che non hanno la possibilità di stampare il modulo, abbiamo messo a disposizione dei cittadini un certo numero di copie all’ingresso principale del Municipio (vedi scatolone collocato al termine della gradinata di ingresso vicino alla porta).

ATTENZIONE : L’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 169 del 17 dicembre 2020 rimane in vigore fino al 23 dicembre compreso. Dal 24 si applicherà il Decreto Legge n. 172.

DECRETO-LEGGE NATALE (in sintesi)

DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021 SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI

- Sono previsti dieci giorni zona rossa, 4 giorni zona arancione dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

 

- ZONA GIALLA giorni in cui è in vigore l ordinanza regionale del 17/12/20:

LUNEDÌ 21 DICEMBRE

MARTEDÌ 22

MERCOLEDÌ 23

 

- ZONA ARANCIONE sono aperti i negozi ed è sempre consentito lo spostamento all'interno del proprio comune di residenza

nei giorni:

LUNEDÌ 28

MARTEDÌ 29

MERCOLEDÌ 30

LUNEDÌ 4 GENNAIO

 

- ZONA ROSSA lockdown con chiusura negozi, bar, ristoranti nei giorni:

GIOVEDÌ 24

VENERDÌ 25 NATALE

SABATO 26 S.STEFANO

DOMENICA 27

GIOVEDÌ 31

VENERDÌ 1 GENNAIO

SABATO 2

DOMENICA 3

MARTEDÌ 5

MERCOLEDÌ 6

 

- RIMANE SEMPRE COPRIFUOCO TRA LE 22.00 E LE 5.00

 

- VISITE PRIVATE CONSENTITE TRA IL 24.12 E 06.01 CON DETERMINATE REGOLE

Durante i giorni festivi e prefestivi (ZONA ROSSA) compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi

 

- PICCOLI COMUNI

sono consentiti gli spostamenti dai paesi con una popolazione non superiore a 5mila abitanti per una distanza di massimo 30 chilometri con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di PROVINCIA.

 

- MANCATO RISPETTO DECRETO-LEGGE "NATALE": SANZIONI DA 400 EURO A 1.000 EURO

Qualche chiarimento un po' più nel dettaglio:

Fino al 23 dicembre 2020 rimane in vigore l’Ordinanza della Regione Veneto n. 169 del 17.12.2020

Con Ordinanza n. 169 del 17 dicembre 2020, pubblicata nel BUR n. 195 in pari data, il Presidente della REGIONE VENETO ha adottato misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti per la gestione dell’emergenza da virus COVID-19, efficaci da sabato 19 dicembre 2020 a mercoledì 23 dicembre 2020 compresi in quanto - come precisato con Avviso pubblicato nel sito della Regione – dal 24 dicembre 2020 si applicheranno le disposizioni del Decreto Legge 172 del 18.12.2020.

Tale Ordinanza conferma le seguenti misure già previste dalla precedente Ordinanza n. 167 del 10.12.2020:

  • Mascherina: È obbligatorio l’uso della mascherina anche fuori dall’abitazione salvo casi particolari, ed in tutti i mezzi di trasporto privati in presenza di non conviventi; viene regolamentato l’abbassamento temporaneo della mascherina per consumare cibi o bevande o tabacchi;
  • Sport: È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, solo in certi luoghi e nel rispetto di distanze minime differenziate per attività;
  • Commercio al dettaglio: L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salvo casi particolari; è raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni dalle ore 10.00 alle ore 12.00; sono confermati gli indici massimi di compresenza di clienti (fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente; sopra i 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati);
  • Commercio su aree pubbliche: è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda alcune condizioni minimali (perimetrazione o altra forma di delimitazione, sorveglianza, applicazione scheda commercio aree pubbliche di cui all’allegato 9 del DPCM 03.11.2020);
  • Pubblici esercizi di somministrazione: dalle ore 11.00 alle ore 15.00 l’attività va svolta occupando prioritariamente i posti a sedere; dalle ore 15.00 le consumazioni vanno effettuate solo da seduti; vanno rispettate le linee guida approvate dalla Conferenza Regioni; massimo 4 persone per tavolo anche se conviventi; consumazione vietata nelle vicinanze; mascherina obbligatoria salvo che per il tempo necessario alla consumazione; la vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e raccomandata;
  • Limite massimo di persone in esercizi commerciali, bar e ristoranti: va esposto all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale e va impedito l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

Tale Ordinanza introduce nuove misure relative in particolare agli spostamenti prevedendo quanto segue:

  • Spostamenti tra Comuni del Veneto: dalle ore 14.00 sono vietati gli spostamenti verso Comuni diversi da quello di residenza o dimora salvo casi particolari;
  • Servizi alla persona: sempre consentivi gli spostamenti per usufruire di tali servizi;
  • Spostamenti verso ristoranti: consentito il rientro anche dopo le ore 14.00;
  • Spostamenti relativi a minori: sempre possibili per raggiungere i figli minori in casi particolari;
  • Spostamenti per matrimoni e funerali, per accesso al trasporto collettivo, verso la seconda casa: sempre consentiti
  • Spostamenti dei soggetti in soggiorno turistico: il Comune da cui operano le limitazioni è quello in cui si trova la struttura;
  • Autocertificazione: dalle ore 14.00 va usata per documentare ogni spostamento;
  • Commercio: raccomandazione di accedere ai negozi del Comune di residenza solo dopo le ore 14.00 in modo da contenere gli assembramenti.

Dal 24 dicembre 2020 si applicano le disposizioni del Decreto Legge 172: fino 06 gennaio 2021 tutta Italia sarà in area ROSSA nei festivi e prefestivi e in area ARANCIONE negli altri giorni

Con Decreto Legge n. 172 in data 18.12.2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 313 in pari data, denominato DECRETO NATALE, sono state introdotte ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 durante il periodo delle festività natalizie e precisamente dal 24 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 compresi.

Come riportato anche nel sito del Ministero della Salute, il D.L. 172 conferma le disposizioni già introdotte dal D.L. 158 del 02.12.2020 in materia di spostamenti all’interno del territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, e prevede in aggiunta quanto segue:

  • MISURE VALIDE PER L’INTERO PERIODO dal 24 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021: Vietati spostamenti tra Regioni o con le province autonome, compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione; tra le ore 5.00 e le ore 22.00 è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono; sospesi attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
  • ULTERIORI MISURE VALIDE NEI GIORNI 28, 29, 30 dicembre 2020 e 04 gennaio 2021: sull’intero territorio nazionale, si applicano anche le misure previste dal DPCM 03.12.2020 per le “aree arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto; sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune; dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti sono consentiti spostamenti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; sono aperti tutti i negozi;
  • ULTERIORI MISURE VALIDE SOLO NEI FESTIVI E PREFESTIVI (giorni 24,25,26,27,31 dicembre 2020 e 01, 02,03, 05 e 06 gennaio 2021): sull’intero territorio nazionale, si applicano anche le misure previste dal DPCM 03.12.2020 per le “aree rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; consentiti spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o necessità; consentita attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva all’aperto in forma individuale; chiusi negozi, centri estetici; sono aperti solo i negozi di alimentari, beni di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, acconciatori.

Ordinanza Regione Veneto n. 169 del 17/12/2020 (in vigore da sabato 19/12/2020)
Modello autocertificazione
SINTESI DELL'ORDINANZA:

- Spostamenti tra comuni: fino al 6 gennaio, dopo le 14 non è ammesso lo spostamento in un comune diverso da quello di residenza o dimora, salvo comprovate esigenze di lavoro, studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili in tale comune; è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione.

- Servizi alla persona: sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona.

- Spostamenti verso ristoranti: se in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro può avvenire oltre tale orario.

- Spostamento relativo a minori: sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni; è sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.

- Spostamento per matrimoni e funerali: sempre possibile.

- Accesso a trasporto collettivo: sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico anche per accompagnamento di altri.

- Spostamento verso la seconda casa: sempre possibile.

- Spostamenti in soggiorno turistico: per chi si trova in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.

- Orario di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi: forte raccomandazione per accedere agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora dopo le ore 14.

- Autocertificazione: per gli spostamenti dopo le ore 14 è obbligatoria l’autocertificazione; la mancata esibizione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.

- Uso della mascherina: solite disposizioni.

- Attività sportiva o motoria: solite disposizioni.

- Spostamenti verso altre abitazioni: fortemente sconsigliate salvo per necessità o motivi di lavoro.

- Esercizi di commercio al dettaglio: accesso consentito ad una persona per nucleo familiare, salvo per accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni; per i locali con una superficie fino a 40 metri quadri è consentito l'accesso a 1 cliente per volta; per i locali con una superficie superiore a 40 metri quadri è consentito l'accesso di n. 1 cliente ogni 20 metri quadri.

- Mercati all'aperto: vietati salvo piano adottato dai sindaci.

- Attività di somministrazione di cibi e bevande: solite disposizioni; la consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo per gli alimenti da consumare nell'immediatezza dell'asporto; sempre consentita la vendita a domicilio.


Ordinanza Regione Veneto n. 167 del 10/12/2020 (misure di adeguamento delle restrizioni dispose per contrastare l'epidemia Covid-19)
L'ordinanza entra in vigore dalle ore 24 di venerdì 11 dicembre.

In sintesi ecco cosa prevede l'ordinanza:

MASCHERINA

Obbligo utilizzo mascherina al di fuori dell'abitazione (eccetto minori di 6 anni, coloro che fanno attività sportiva, soggetti con patologie o disabilità)

ATTIVITÀ MOTORIA E PASSEGGIATE

Devono essere fatte al di fuori di strade e piazze di centri storici, al di fuori di località turistiche (mare,montagna, laghi) e di aree solitamente affollate.

È fortemente raccomandato di non recarsi in nucleo familiare diverso dal proprio tranne che per lavoro o necessità


ESERCIZI AL DETTAGLIO

- Negli esercizi di vendita alimentari è consentita una persona per nucleo

- Nei locali di commercio al dettaglio fino a 40 metri quadri è consentito l'accesso ad una sola persona

- Nei locali sopra 40 metri quadri 1 cliente ogni 20 metri quadrati.

 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SIMILI

- dalle ore 11 alle ore 15 la somministrazione avviene prioritariamente occupando posti a sedere, ove presenti, interni e esterni. In ogni caso riempiti i posti o in assenza di posti a sedere va rispettato il distanziamento interpersonale.

- Dalle dalle ore 15 servizio solo ai clienti seduti al tavolo

- La mascherina va usata sia in piedi che da seduti, salvo che per il tempo strettamente necessario alla consumazione.

- Max 4 persone al tavolo, anche se conviventi

- Esposizione del cartello con numero massimo persone ammesse nel locale, con divieto di far entrare nuovi clienti quando il limite viene raggiunto

- Consumazione dell' asporto vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita e nei luoghi affollati (salvo che per alimenti da consumare nell'immediatezza dell'apporto)

 

OVER 65

fortemente raccomandato a chi ha più di 65 anni l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture dalle ore 10.00 alle ore 12.00



DPCM 3 dicembre 2020 (in vigore fino al 15 gennaio 2021)
ALLEGATI

E' stato firmato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le misure saranno valide da domani, venerdì 4 dicembre 2020, fino al 15 gennaio 2021. Ecco le principali novità:

SPOSTAMENTI

 

 Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra regioni e da/per le province autonome di Trento e Bolzano. E’ vietato raggiungere le seconde case;

 

 Il 25, 26 dicembre e il 1 gennaio sono vietati gli spostamenti tra Comuni;

 

 Divieto di spostarsi in tutta Italia dalle ore 22 alle ore 5;

 

 Il 31 dicembre divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 7;

 

 Ci si può spostare solo per motivi di lavoro, necessità o salute (anche nelle ore notturne), oppure per rientrare nel Comune di residenza, nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità periodica.

 

️ RIENTRO DALL’ESTERO

 

Gli Italiani che si troveranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, al rientro dovranno fare la quarantena. La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo.

 

 BAR E RISTORANTI

 

In Veneto (area gialla) i bar, ristoranti, pizzerie ecc sono aperti dalle ore 5 alle ore 18, tutti i giorni, con consumo al tavolo. Ogni tavolo può ospitare massimo 4 persone, se non sono tutte conviventi. Dopo le ore 18 è vietato consumare cibi e bevande nei locali e per strada.

 

 HOTEL

 

Gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia, ma la vigilia di Capodanno (il 31 dicembre sera) non sarà possibile organizzare veglioni o cene.

 

 NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

 

In tutta Italia, dal 4 dicembre al 6 gennaio, i negozi restano aperti fino alle ore 21. Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri commerciali saranno aperti solo negozi alimentari, farmacie, para-farmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai;

 

 IMPIANTI SCIISTICI E CROCIERE

 

Gli impianti sciistici restano chiusi fino al 6 gennaio. Dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani.

 

 SCUOLA

 

Dal 7 gennaio ricomincia la didattica in presenza nelle scuole superiori. In ogni scuola, nella prima fase, rientrerà almeno il 75% degli studenti.



DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020 n. 158: disposizioni urgenti per Natale e Capodanno
Il governo ha emanato il decreto che blocca gli spostamenti nel periodo delle festività natalizie.
Vietato viaggiare tra regioni dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, vietato lo spostamento tra Comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 e vietato recarsi nelle seconde case.

ULTIMI AGGIORNAMENTI DALLA REGIONE VENETO
 

Nuova ordinanza regionale in vigore dal giorno 26 novembre al 4 dicembre 2020:
Ordinanza n. 156 del 24-11-2020
Allegato 1 Ordinanza n. 156 del 24-11-2020
Allegato 2 Ordinanza n. 156 del 24-11-2020


Chiarimenti all'ordinanza regionale

Si informa che è attiva nel sito istituzionale della Regione del Veneto la nuova sezione "EMERGENZA CORONAVIRUS", che sostituisce la precedente, riordinando i documenti, le ordinanze, le informazioni di servizio, i numeri utili, le opportunità per cittadini e imprese, le faq.

Si può accedere da pc o da mobile collegandosi al sito www.regione.veneto.it direttamente dalla home page, oppure in modo diretto a questo link: https://www.regione.veneto.it/web/guest/emergenza-coronavirus

 



Nuovo Dpcm del 3 novembre e ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre con le nuove disposizioni anti Covid: in vigore dal 6/11/2020 - Veneto quale zona gialla.

DPCM 3 novembre 2020
Allegati
Autocertificazione (modulo per gli spostamenti dopo le ore 22.00)
Ordinanza Ministero della Salute 4 novembre 2020 (individuazione zone di rischio delle varie Regioni d'Italia)
SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE MISURE VIGENTI (elaborato da ANCI VENETO)

Di seguito le tre aree di criticità del Paese e le principali misure restrittive previste dal nuovo DPCM.

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Area arancione: Puglia, Sicilia.
Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.


aree geografiche


COSA CAMBIA AL VARIARE DELLE ZONE:

SCHEDA PASSAGGIO ZONE


Schema passaggio da una zona all'altra




DPCM 24 OTTOBRE 2020 (norme ancora più restrittive)
Allegati

Le novità:

- fissata alle 18 la chiusura dei locali pubblici: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Consumo al tavolo per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

- consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonchè fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto.

- la scuola: «L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a volgersi in presenza (...), le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (...) incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività»

- gli spostamenti tra Regioni restano liberi

- i trasporti pubblici: «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute»

- le piscine, le palestre e i centri benessere vengono chiusi. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'APERTO presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme del distanziamneto sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

- sospese le attività anche di cinema e teatri

- vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

- fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.



DPCM 18 OTTOBRE 2020 (modifiche ed integrazioni al DPCM 13/10/2020)
ALLEGATO A (sostituisce l'allegato 8 del DPCM 13/10/2020)

IN SINTESI le misure annunciate dal Governo con DPCM 18 OTTOBRE 2020:

Queste le misure annunciate dal Governo italiano:
- I sindaci possono chiudere vie e piazze dopo le 21 per evitare assembramenti
- Tutte le attività di ristorazione e i bar sono aperti dalle 5 alle 24, se hanno il servizio al tavolo, altrimenti chiudono alle 18
- Le consegne di cibo a domicilio non subiscono restrizioni
- L'asporto è in funzione fino alle 24
- Nei ristoranti ci si può sedere al massimo in 6 persone per tavolo
- I ristoranti dovranno esporre all'esterno un cartello con la capienza massima
- Sale giochi e sale bingo chiudono alle 21
- La scuola rimane in presenza
- La scuola secondaria superiore viene organizzata con modalità maggiormente flessibili: ingressi dalle 9 e attività didattiche anche al pomeriggio
- L'organizzazione didattica delle Università viene modulata in base al quadro dei contagi
- Vietate le gare nello sport di contatto dilettantistico
- Vietate le sagre e le fiere di paese
- Consentite le manifestazioni fieristiche a carattere nazionale e internazionale
- Vietati i convegni in presenza
- Le riunioni della Pubblica Amministrazione devono essere tenute solo a distanza
- Le palestre e le piscine hanno una settimana di tempo per adeguarsi ai protocolli di sicurezza

DPCM 13 ottobre 2020
Allegati
Tabella sport di contatto

Data creazione: 08-10-2020 | Data ultima modifica: 20-01-2022

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