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GEN022018
 02 gennaio 2018

Elezioni Politiche del 4 marzo 2018.

Elezioni Politiche del 4 marzo 2018.

IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE FISSATE PER IL 04.03.2018 GLI ELETTORI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO votano per corrispondenza ai sensi della L. 459/2001 e DPR  104/2003
E’ POSSIBILE IN ALTERNATIVA SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato entro i termini di legge.
Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione delle prossime elezioni politiche, ricevono dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare - presso i seggi elettorali in Italia - per i candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio Comune d'iscrizione nelle liste elettorali. La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione elettorale. Chi intende esercitare, l’opzione deve darne comunicazione al proprio consolato.
Può essere inviata o consegnata a mano entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni(DECRETO INDIZIONE pubblicato in data 29.12.2017).  In ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI (08.01.2018). Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo disponibile presso il Consolato, le associazioni, il COMITES oppure scaricabile dal sito web del Ministero degli Esteri (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare. (VEDI ALLEGATO).
Se la dichiarazione non è consegnata personalmente, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.
Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1 bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.
L’UFFICIO CONSOLARE E’ A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO

Per maggiori informazioni cliccare il link

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