Descrizione del servizio
Lo Stato con Legge 431/1998, articolo 11, ha istituito un Fondo per il sostegno all´accesso alle abitazioni in locazione.
Per poter accedere al contributo è necessario:
- essere residente nel Comune;
- non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell’imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a € 49,638,33) oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%;
- avere una dichiarazione ISEE in corso di validità da cui risulti un ISEEfsa non superiore a € 14.000,00;
- se il richiedente è extracomunitario, il possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti.
- se il richiedente è extracomunitario, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133 ( 5 anni di residenza continuativi nella Regione Veneto o 10 anni di residenza continuativi in Italia. Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge.
In aggiunta ai requisiti elencati al precedente punto 1, può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell’alloggio per sentenza di separazione) che, nell’anno 2008, occupava un alloggio in locazione:
di avere una categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;per determinare la percentuale d’incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell’ISEE:pensioni esenti:pensioni di guerra;pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;redditi non assoggettabili all’IRPEF:rendite erogate dall’INAIL per invalidità permanente;equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità — Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;superficie netta non superiore a due volte la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre membri. La superficie netta ammessa è incrementata di 5 mq per ogni membro eccedente i tre. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%.
Come si utilizza
Il bando per l´accesso a tale fondo viene pubblicato annualmente dall´Ufficio Servizi Sociali del Comune, a seguito di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale che stabilisce i requisiti di accesso ed i tempi di presentazione delle istanze.La domanda di contributo per le spese di affitto dovrà essere presentata con le modalità e i tempi stabiliti nel bando comunale.
Area 3 - Servizi alla persona
Servizi Sociali e Politiche partecipative e giovanili
E-mail: servizisociali@comunebreda.it
Tel: +39 0422 600153 int. 5 (dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 13.30)
Fax: +39 0422 600187
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it
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