A partire dall’anno 2020, con la Legge 160/2019, sono state introdotte alcune novità nella normativa IMU
- è stata istituita la nuova IMU;
- sono stati ridefiniti alcuni aspetti legati al calcolo dell'imposta.
- sono assoggettati ad IMU gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale in Italia, da cittadino italiano residente all’Estero iscritto all’AIRE, già pensionato nel paese di residenza;
- sono assoggettati a IMU i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di categoria D10 o con annotazione di ruralità;
-
sono assoggettati a IMU con una specifica aliquota gli “Immobili Merce”, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione, a condizione che non siano locati e che l’impresa abbia presentato dichiarazione IMU per tali immobili.
- è stata abrogata la TASI e, per gli immobili sui quali era applicata nel 2019, è stata sostituita dalla nuova IMU;
Per l'anno 2022 rimane tutto invariato rispetto al 2021.
SCADENZE PAGAMENTO IMU
SALDO entro il 16 DICEMBRE 2022
COME E DOVE SI PAGA
Il versamento dell'imposta può essere effettuato mediante:
MODELLO F24 presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito).
Il versamento non è dovuto se l'importo annuo dell'imposta è inferiore a € 10,00.
MODALITA' PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERNO
• la quota di imposta calcolata al 7,6 per mille e riservata allo Stato dovrà essere versata mediante bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000;
• la quota d'imposta eccedente il 7,6 per mille e riservata al Comune dovrà essere versata mediante un bonifico bancario a favore di COMUNE DI BREDA DI PIAVE sul c/c presso Intesa Sanpaolo SpA - Corso Garibaldi 22/26 - 35122 Padova - Codice IBAN: IT63R0306912117100000046377 - BIC: BCITITMM).
INVIO CONTEGGI AI CONTRIBUENTI
I conteggi dell'anno 2022 sono stati inviati a tutti i cittadini proprietari di immobili nel Comune di Breda di Piave nel mese di maggio (a mezzo email per chi ne ha fatto richiesta o a mezzo del servizio postale per gli altri).
Questi conteggi contenevano il modello di pagamento F24 sia per la rata di acconto (scadenza 16 giugno 2022) sia per la rata di saldo (scadenza 16 dicembre 2022), compilati in base alle proprietà immobiliari possedute e dichiarate e delle aliquote deliberate per l’anno 2022.
Non sono state inviate comunicazioni ai contribuenti proprietari solo di immobili esenti (ad esempio proprietari solo di abitazione principale e relative pertinenze).
I contribuenti che hanno effettuato modifiche alle proprie proprieta' rispetto a quanto indicato nei conteggi devono contattare l'ufficio tributi (telefonicamente 0422 600153 interno 4 o a mezzo email tributicommercio@comunebreda.it) per modificarli e ottenere i nuovi modelli di pagamento.
ALIQUOTE ANNO 2022
Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 29/12/2021 ha confermato le aliquote e detrazioni IMU dell'anno 2021. Di seguito il dettaglio:
Fabbricati rurali strumentali |
1 per mille | ------- |
|
esenti | ------- |
Terreni agricoli |
8,8 per mille | ------- |
Altri fabbricati (non rientranti in altre categorie) |
8,8 per mille | ------- |
Aree edificabili |
8,8 per mille | ------- |
Abitazione principale A1-A8-A9 e pertinenze |
6 per mille | € 200,00 |
Abitazione, escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale e le relative pertinenze C2, C6, C7, nella misura massima di una unità per categoria, a condizione che il comodatario e il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. (obbligo presentazione comunicazione su apposito modello) |
4,6 per mille | ------- |
IMMOBILI ESENTI
L’IMU non si applica:
- all’abitazione principale (ossia l’abitazione di proprietà dove si ha la residenza anagrafica) rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A5, A/6, A/7 e relative pertinenze classificate nella catego-rie catastali C/2, C/6 e C/7. (ATTENZIONE è ammessa una sola pertinenza per ciascuna delle categorie indicate. Ad esempio per due immobili di categoria C/6, solo uno può essere esente e per l’altro si dovrà corrispondere l’IMU con l'aliquota per “altri fabbricati”);
- all’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in casa di riposo o istituti di ricovero, a condizione che non risulti locata;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento di separa-zione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (è necessario presentare il provvedimento all’Ufficio Tributi);
- ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola (ex scau);
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- all’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per espressa disposizione di legge.
E’ confermata la riduzione del 50% dell'imposta IMU per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) purché:
-
l’immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
-
il contratto di comodato sia registrato (si registra all’Agenzia delle Entrate);
-
il comodante risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
-
il comodante non possieda in Italia, oltre all’immobile adibito a propria abitazione e all’immobile concesso in comodato, un altro immobile ad uso abitativo;
-
il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale;
- per godere dell’agevolazione è necessario presentare la dichiarazione IMU, che vale anche per gli anni successivi. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Qualora intervengano variazioni occorre presentare nuova dichiarazione IMU.
RICHIEDERE INFORMAZIONI
Ricordiamo che gli uffici a causa dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ricevono SOLO SU APPUNTAMENTO.
Per informazioni o per prenotare un appuntamento pertanto vi invitiamo ad utilizzare la mail tributicommercio@comunebreda.it o chiamare il numero 0422600153 interno 4.
CONSULTAZIONI DATI CATASTALI
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, a questo indirizzo, è disponibile il servizio per la consultazione delle rendite catastali degli immobili.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca:
- Ufficio Provinciale di Treviso
- il proprio codice fiscale
- gli identificativi catastali (comune, sezione, foglio, particella)
- la SANZIONE del 1,50% del tributo, oltre agli interessi legali del 1,25% (dal 01/01/2022) e del 5,00% (dal 01.01.2023) se la regolarizzazione avviene oltre i 14 giorni ma entro 30 giorni dalla scadenza;
- la SANZIONE del 1,67% del tributo, oltre agli interessi legali del 1,25% (dal 01/01/2022) e del 5,00% (dal 01.01.2023) se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza;
- la SANZIONE del 3,75% del tributo, oltre agli interessi legali del 1,25% (dal 01/01/2022) e del 5,00% (dal 01.01.2023) se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza del versamento;
- la SANZIONE del 4,29% del tributo, oltre agli interessi legalidel 1,25% (dal 01/01/2022) e del 5,00% (dal 01.01.2023) se la regolarizzazione avviene entro il termine di due anni dalla scadenza del versamento;
- la SANZIONE del 5% del tributo, oltre agli interessi legali dello del 1,25% (dal 01/01/2022) e del 5,00% (dal 01.01.2023) se la regolarizzazione avviene oltre i due anni dalla scadenza del versamento.
Interessi legali annualità precedenti al 2022:
periodo | saggio di interesse |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 0,5 per cento |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 0,2 per cento |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 0,1 per cento |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 0,3 per cento |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 0,8 per cento |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 0,05 per cento |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 0,01 per cento |
Area 1 - Ragioneria-Tributi-Attività Produttive- Commercio
Tributi
E-mail: tributicommercio@comunebreda.it
Tel: +39 0422 600153
Fax: +39 0422 600187
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it
Documenti Scaricabili
- Tabella valori aree edificabili dall'anno 2012
Tabella valori aree edificabili dall'anno 2012
- DICHIARAZIONE IMU
DICHIARAZIONE IMU
- ISTRUZIONI DICHIARAZIONE IMU
ISTRUZIONI DICHIARAZIONE IMU
- Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dal 01.01.2024
- Richiesta rimborso ICI-IMU-TASI
Richiesta rimborso ICI-IMU-TASI
- Dichiarazione abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta 1° grado
dichiarazione abitazione concessa in comodato gratuito
- Prospetto ravvedimento operoso
Prospetto ravvedimento operoso
- Comunicazione temporanea condizione di difficoltà economica emergenza COVID-19 - tardivo pagamento acconto 2020
Comunicazione temporanea condizione di difficoltà economica dovuta all’emergenza COVID-19
- Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Breda di Piave
Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Breda di Piave