Imposta Municipale Propria (IMU) - 2020


A partire dall’anno 2020, con la Legge 160/2019, vengono introdotte alcune novità nella normativa IMU e TASI:

  • è stata istituita la nuova IMU;
  • è stata abrogata la TASI e, per gli immobili sui quali era applicata lo scorso anno, viene sostituita dalla nuova IMU;
  • sono stati ridefiniti alcuni aspetti legati al calcolo dell'imposta.
  • sono assoggettati ad IMU gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale in Italia, da cittadino italiano residente all’Estero iscritto all’AIRE, già pensionato nel paese di residenza;
  • sono assoggettati a IMU i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di categoria D10 o con annotazione di ruralità;
  • sono assoggettati a IMU con una specifica aliquota gli “Immobili Merce”, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione, a condizione che non siano locati e che l’impresa abbia presentato dichiarazione IMU per tali immobili.


SCADENZE PAGAMENTO IMU
ACCONTO entro il 16 GIUGNO 2020
SALDO entro il 16 DICEMBRE 2020

Per coloro che non rispettano le tempistiche suindicate per adempiere al pagamento, è possibile effettuare il versamento applicando il RAVVEDIMENTO OPEROSO (VEDI IN FONDO ALLA PRESENTE PAGINA LE ISTRUZIONI) che prevede sanzioni ridotte in base al ritardo del pagamento.

COME E  DOVE SI PAGA

Il versamento dell'imposta può essere effettuato mediante:
MODELLO F24 presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito).

Si fa presente che il codice Ente per il Comune di BREDA DI PIAVE è: "B128".

Il versamento non è dovuto se l'importo annuo dell'imposta è inferiore a € 10,00.


MODALITA' PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERNO
I soggetti passivi (italiani o stranieri) residenti all'estero, che non possono utilizzare l'F24, potranno, come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ), effettuare un bonifico bancario a favore di COMUNE DI BREDA DI PIAVE sul c/c presso Intesa Sanpaolo SpA  - Corso Garibaldi 22/26 - 35122 Padova - Codice IBAN: IT63R0306912117100000046377 - BIC: BCITITMM).
Solo nel caso in cui l'oggetto dell'imposta sia un fabbricato di categoria catastale D, il bonifico dovrà essere effettuato come segue:
• la quota di imposta calcolata al 7,6 per mille e riservata allo Stato dovrà essere versata mediante bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000;
• la quota d'imposta eccedente il 7,6 per mille e riservata al Comune dovrà essere versata mediante un bonifico bancario a favore di COMUNE DI BREDA DI PIAVE sul c/c presso Intesa Sanpaolo SpA - Corso Garibaldi 22/26 - 35122 Padova - Codice IBAN: IT63R0306912117100000046377 - BIC: BCITITMM).

INVIO CONTEGGI AI CONTRIBUENTI

conteggi della rata di saldo sono stati inviati a tutti i cittadini proprietari di immobili nel Comune di Breda di Piave nel mese di novembre (a mezzo email per chi ne ha fatto richiesta o a mezzo del servizio postale per gli altri).
Questi conteggi contengono il modello di pagamento F24 per la rata di saldo (scadenza 16 dicembre 2020), compilato in base alle proprietà immobiliari possedute e dichiarate, delle aliquote deliberate per l’anno 2020 e delle somme versate in acconto.

Non sono stati inviati conteggi ai contribuenti proprietari solo di immobili esenti (ad esempio proprietari solo di abitazione principale e relative pertinenze).

I contribuenti che hanno effettuato modifiche alle proprie proprieta' devono contattare l'ufficio tributi per modificare i conteggi e ottenere i nuovi modelli di pagamento.


ALIQUOTE ANNO 2020


Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05/06/2020 ha confermato le aliquote e detrazioni IMU dell'anno 2019 e introdotto le nuove aliquote IMU per fabbricati rurali e beni merce con le stesse aliquote della TASI dell'anno 2019. Di seguito il dettaglio:


TIPOLOGIA ALIQUOTA IMU DETRAZIONE

Fabbricati rurali strumentali

1 per mille -------


Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

2,5 per mille -------

Terreni agricoli

8,8 per mille -------

Altri fabbricati (non rientranti in altre categorie)

8,8 per mille -------

Aree edificabili

8,8 per mille -------

Abitazione principale A1-A8-A9 e pertinenze

6 per mille € 200,00

Abitazione, escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale e le relative pertinenze C2, C6, C7, nella misura massima di una unità per categoria, a condizione che il comodatario e il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. (obbligo presentazione comunicazione su apposito modello)

4,6 per mille -------



IMMOBILI ESENTI

L’IMU non si applica: 

  • all’abitazione principale (ossia l’abitazione di proprietà dove si ha la residenza anagrafica) rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A5, A/6, A/7 e relative pertinenze classificate nella catego-rie catastali C/2, C/6 e C/7. (ATTENZIONE è ammessa una sola pertinenza per ciascuna delle categorie indicate. Ad esempio per due immobili di categoria C/6, solo uno può essere esente e per l’altro si dovrà corrispondere l’IMU con l'aliquota per “altri fabbricati”);
  • all’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in casa di riposo o istituti di ricovero, a condizione che non risulti locata;
  • alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento di separa-zione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (è necessario presentare il provvedimento all’Ufficio Tributi);
  • ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola (ex scau);
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  •  all’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nel corso del 2020, sono state approvate delle misure di sostegno che comprendno l’esenzione dall’ IMU per l’anno 2020. Il legislatore è intervenuto con più decreti legge.
Alla data attuale, per l’esenzione IMU SECONDA RATA relativa agli immobili situati nel Comune di Breda di Piave (REGIONE VENETO - ZONA GIALLA), si devono considerare le seguenti normative:


  • ART. 78 D.L. 104/2020: dispone l’esenzione della seconda rata IMU per precise fattispecie elencate puntualmente nella norma (principalmente a vocazione turistica): gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori. In caso di immobile adibito a locazione turistica non svolta in forma di impresa (quindi prive di partita iva e codice ateco) si deve versare l’imu.
  • ART. 9 D.L. 137/2020: dispone l’esenzione della seconda rata IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al medesimo decreto, come sostituita dal d.l. 149/2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. In tal caso è determinante verificare il codice ATECO.
Codici Ateco

RIDUZIONE IMMOBILI IN COMODATO GRATUITO
E’ confermata la riduzione del 50% dell'imposta IMU per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) purché:
  • l’immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • il contratto di comodato sia registrato (si registra all’Agenzia delle Entrate);
  • il comodante risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodante non possieda in Italia, oltre all’immobile adibito a propria abitazione e all’immobile concesso in comodato, un altro immobile ad uso abitativo;
  • il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale;
  • per godere dell’agevolazione è necessario presentare la dichiarazione IMU, che vale anche per gli anni successivi. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Qualora intervengano variazioni occorre presentare nuova dichiarazione IMU.

RICHIEDERE INFORMAZIONI

Ricordiamo che gli uffici a causa dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ricevono SOLO SU APPUNTAMENTO.

Per informazioni o per prenotare un appuntamento pertanto vi invitiamo ad utilizzare la mail tributicommercio@comunebreda.it o chiamare il numero 0422600153 interno 4.


CONSULTAZIONI DATI CATASTALI
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, a questo indirizzo, è disponibile il servizio per la consultazione delle rendite catastali degli immobili.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca:
- Ufficio Provinciale di Treviso
- il proprio codice fiscale
- gli identificativi catastali (comune, sezione, foglio, particella)


RAVVEDIMENTO OPEROSO per ritardati versamenti
E’ possibile avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso” per sanare i ritardati versamenti pagando:
- la SANZIONE dello 0,10% del tributo per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi legali dello 0,05 (fino al 31/12/2020) e dello 0,01 (dal 01/01/2021) se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
- la SANZIONE del 1,50% del tributo, oltre agli interessi legali dello 0,05 (fino al 31/12/2020) e dello 0,01 (dal 01/01/2021) se la regolarizzazione avviene oltre i 14 giorni ma entro 30 giorni dalla scadenza;
- la SANZIONE del 1,67% del tributo, oltre agli interessi legali dello 0,05 (fino al 31/12/2020) e dello 0,01 (dal 01/01/2021) se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza;
- la SANZIONE del 3,75% del tributo, oltre agli interessi legali dello 0,05 (fino al 31/12/2020) e dello 0,01 (dal 01/01/2021) se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza del versamento;
- la SANZIONE del 4,29% del tributo, oltre agli interessi legali dello 0,05 (fino al 31/12/2020) e dello 0,01 (dal 01/01/2021) se la regolarizzazione avviene entro il termine di due anni dalla scadenza del versamento;
- la SANZIONE del 5% del tributo, oltre agli interessi legali dello 0,05 (fino al 31/12/2020) e dello 0,01 (dal 01/01/2021) se la regolarizzazione avviene oltre i due anni dalla scadenza del versamento.


Area 1 - Ragioneria-Tributi-Attività Produttive- Commercio

Tributi

E-mail: tributicommercio@comunebreda.it
Tel: +39 0422 600153
Fax: +39 0422 600187
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it

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Data ultima modifica:

Data ultimo aggiornamento: 04-01-2021
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