Imposta Municipale Propria - IMU - 2019

Descrizione del servizio

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, ed introdotto altresì modifiche per quanto riguarda la sua componente patrimoniale IMU che resta altresì disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’I.C.I., per quanto espressamente rinviato dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge n. 214/2011.


Dove richiedere il conteggio

Nel mese di maggio l'ufficio tributi ha inviato a casa i conteggi (1^ e 2^ rata) a tutti i contribuenti. Per la rata del saldo non verranno inviati ulteriori conteggi.
Ai contribuenti in possesso di solo immobili esenti viene inviata alcuna comunicazione.
II versamento della 1^ rata scade il 17.06.2019
Il versamento della 2^ rata scade il 16.12.2019
Quanti hanno la necessita' di rivedere i conteggi ricevuti possono rivolgersi all'ufficio tributi durante gli orari di apertura al pubblico.
L'ufficio può essere contattato tramite posta elettronica (e-mail) all'indirizzo tributicommercio@comunebreda.it  o rivolgendosi allo sportello dell’ufficio nei giorni lunedì 10.00–13.00, mercoledì 16.00-19.00, venerdì 10.00-13.30 - Tel. 0422 600153 (selezione 4).
All'interno del sito internet comunale www.comunebreda.it, nella sezione dei Servizi On Line si può accedere ad un calcolatore del tributo.
Per i contribuenti che ricevono i conteggi a mezzo email e non dispongono di un programma per aprire i file in formato .zip è possibile cliccare qui e installare sul proprio computer tale programma.

ESENZIONI
Per l'anno 2019 è confermata l'ESENZIONE dall'imposta per:
  1. ABITAZIONE PRINCIPALE, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, E RELATIVE PERTINENZE (unicamente i fabbricati accatastati in categoria C2 - magazzino, C6 -garage e posti auto, C7 -tettoie, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
    E’ abitazione principale ai fini IMU l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

    Attenzione: se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio 2  garage accatastati entrambi nella categoria C/6, solo una sarà considerato pertinenza, mentre sull’altra si applicherà l’aliquota ordinaria per gli “altri fabbricati”.
    Anche per le pertinenze oltre la terza l’aliquota da applicare è quella ordinaria.
    Tali pertinenze che sono considerate dalla legge “altri fabbricati” non godono della sospensione dal versamento della prima rata e l'imposta va versata con il codice tributo 3918.
  2. ABITAZIONI ASSIMILATE all'abitazione principale:
    - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 
    - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”
    - abitazione (escluse categorie A1, A8, A9) posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
  3. FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
  4. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati


RIMANGONO INVARIATE ANCHE LE NOVITA' INTRODOTTE NELL'ANNO 2016:

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO
La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) ha introdotto, dal 2016, un abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli, che le utilizzano come abitazione principale. La norma stabilisce inoltre che per poter usufruire della riduzione devono verificarsi le seguenti condizioni:
  • che il contratto sia registrato;
  • che il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purchè non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Ai fini dell’applicazione della RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il 30/06/2020 DICHIARAZIONE IMU. specificando quale sia l’immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata e il possesso dei requisiti suindicati. Rimangono valide le dichiarazioni IMU già presentate per usufruire dell'agevolazione.
Dal 2016 il Comune non può più esentare le abitazioni in comodato. Tuttavia è stata mantenuta l'aliquota agevolata, introdotta nell'anno 2019, pari al 4,6 per mille per tutti coloro che possiedono unità immobiliari (escluse le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9) concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale  e le relative pertinenze. E' applicabile l'aliquota ridotta al fabbricato, nel quale il comodatario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

Ai fini dell’applicazione dell'aliquota ridotta il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita autocertificazione all’Amministrazione comunale utilizzando la modulistica predisposta dall’ufficio (in fondo pagina "Moduli e Regolamenti"), specificando quale sia l’immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata. Chi ha già presentato l'autocertificazione negli anni precedenti non deve presentarla nuovamente se non ci sono variazioni.

IMMOBILI AFFITTATI A CANONE CONCORDATO
E' prevista la riduzione dell'imposta del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998.
Per usufruire dell'agevolazione per l'anno 2019 è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU entro il 31 dicembre 2020 allegando copia del contratto a canone concordato stipulato. Le dichiarazioni già presentate per l'anno 2018, se nulla varia, restano valide anche per l'anno 2019.
Per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” ai fini del riconoscimento delle relative agevolazioni fiscali, è necessaria l’attestazione (rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori) che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale.

ALIQUOTE:
Aliquote IMU
TIPO IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE
Abitazioni principali (escluse categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze C/6, C/2, C/7 (massimo una pertinenza per categoria) ESENTI ---
Abitazioni principali categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze C/6, C/2, C/7 (massimo una pertinenza per categoria) 6 per mille € 200,00
Abitazione (escluse categorie A1, A8, A9) concessa dal soggetto passivo in comodato gratuito a parente in linea retta entro il primo grado nella quale il comodatario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente 4,6 per mille ---
Aree edificabili e terreni agricoli 8,8 per mille ---
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale con iscrizione alla previdenza agricola ESENTI ---
Fabbricati strumentali rurali ESENTI ---
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ESENTI ---
Altri fabbricati (diversi dai precedenti) 8,8 per mille ---
Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad euro 10,00.

ATTENZIONE
L’imposta su tutti gli immobili è interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi) per l'imposta calcolata ad aliquota base. Per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D”, il gettito calcolato ad aliquota standard dello 0,76% e' riservato allo stato e versata con codice tributo 3925. La differenza tra l'aliquota base del 7,6 per mille e l'aliquota deliberata del 8,8 per mille va versata al comune con il codice tributo 3930.

BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA
Fabbricati - il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

Aree edificabili: valore venale in comune commercio
Il Comune ha confermato i valori di riferimento approvati ai fini ICI con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 06.12.2010. Per maggiori dettagli scarica la tabella completa.
Terreni agricoli: reddito dominicale, rivalutato del 25%, e moltiplicato per:
- 135 per i terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

QUANDO SI DEVE PAGARE
Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso può avvenire in un'unica soluzione entro il 17 giugno 2019, oppure in due rate:
- entro il 17 giugno 2019 prima rata
- entro il 16 dicembre 2019 seconda rata


COME e DOVE si paga
Il versamento dell'imposta può essere effettuato mediante:
  • MODELLO F24 presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito).
    Si fa presente che il codice Ente per il Comune di BREDA DI PIAVE è: "B128". 
  • bollettino di c/c postale 
    Con Decreto del 23 novembre 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale. Il numero di conto corrente è il seguente: 1008857615 ed è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Il conto corrente postale per il versamento dell'Imposta Municipale Propria è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO IMU".
    Anche nel bollettino va indicato il codice Ente per il Comune di BREDA DI PIAVE che è: B128
L'imposta va versata utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione n. 35/E della Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012 e risoluzione n. 33/E della Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2013:

QUOTA COMUNE
3912 IMU - imposta municipale propria abitazione principale e relative pertinenze COMUNE
3913 IMU - imposta municipale propria fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE
3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE
3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
3930 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

QUOTA STATO
3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

PAGAMENTO DELL'IMU PER I RESIDENTI ALL'ESTERO
(ATTENZIONE IBAN VARIATO DAL 23/07/2018)
I soggetti passivi (italiani o stranieri) residenti all'estero, che non possono utilizzare l'F24, potranno, come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ), effettuare un bonifico bancario a favore di COMUNE DI BREDA DI PIAVE sul c/c presso Intesa Sanpaolo SpA  - Corso Garibaldi 22/26 - 35122 Padova - Codice IBAN: IT63R0306912117100000046377 - BIC: BCITITMM).
Solo nel caso in cui l'oggetto dell'imposta sia un fabbricato di categoria catastale D, il bonifico dovrà essere effettuato come segue:
• la quota di imposta calcolata al 7,6 per mille e riservata allo Stato dovrà essere versata mediante bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000;
• la quota d'imposta eccedente il 7,6 per mille e riservata al Comune dovrà essere versata mediante un bonifico bancario a favore di COMUNE DI BREDA DI PIAVE sul c/c presso Intesa Sanpaolo SpA - Corso Garibaldi 22/26 - 35122 Padova - Codice IBAN: IT63R0306912117100000046377 - BIC: BCITITMM).

RAVVEDIMENTO OPEROSO per ritardati versamenti

E’ possibile avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso” per sanare i ritardati versamenti  pagando:
- la SANZIONE dello 0,10% del tributo per ogni giorno di ritardo, oltre interessi legali dello 0,80 (fino al 31/12/2019) o dello 0,05 (dal 01/01/2020) se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
- la SANZIONE del 1,50% del tributo, oltre interessi legali dello 0,80 (fino al 31/12/2019) o dello 0,05 (dal 01/01/2020) se la regolarizzazione avviene oltre i 14 giorni ma entro 30 giorni dalla scadenza;
- la SANZIONE del 1,67% del tributo, oltre interessi legali dello 0,80 (fino al 31/12/2019) o dello 0,05 (dal 01/01/2020) se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza;
- la SANZIONE del 3,75% del tributo, oltre interessi legali dello 0,80 (fino al 31/12/2019) o dello 0,05 (dal 01/01/2020) se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza del versamento ;
- la SANZIONE del 4,29% del tributo, oltre interessi legali dello 0,80 (fino al 31/12/2019) o dello 0,05 (dal 01/01/2020) se la regolarizzazione avviene entro il termine di due anni dalla scadenza del versamento;
- la SANZIONE del 5% del tributo, oltre interessi legali dello 0,80 (fino al 31/12/2019) o dello 0,05 (dal 01/01/2020) se la regolarizzazione avviene oltre i due anni dalla scadenza del versamento.

DICHIARAZIONE IMU
Il D.L. n. 16/2012, art. 4, convertito in legge n. 44/2012, con modifiche, prevede che la dichiarazione IMU va presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla variazione intervenuta (scadenza variata con Decreto crescita - D.L. n. 34/2019).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta.
Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni (vedi fondo pagina sezione "moduli e regolamenti") sono state approvate con D.M. del 30/10/2012.
Accedi al software per la compilazione e stampa del modello di dichiarazione IMU.

Area 1 - Ragioneria-Tributi-Attività Produttive- Commercio

Tributi

E-mail: tributicommercio@comunebreda.it
Tel: +39 0422 600153
Fax: +39 0422 600187
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it

Moduli

Documenti Scaricabili

Data ultima modifica:

Data ultimo aggiornamento: 13-05-2020
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