Descrizione del servizio
Ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, dall’1/1/2014, è istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), a copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dall’Ente (trasporto pubblico, illuminazione pubblica, manutenzione strade ecc.).
La TASI è disciplinata nei commi da 669 a 679 e comma 687, dell’articolo 1, della suddetta legge 147/2014 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 1 del D.L. 6/3/2014, n. 16 convertito con la Legge n. 68 del 2 maggio 2014.
Detta disciplina per l'anno 2018 è integrata dal Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2016 e dalla delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2016 che ha confermato le aliquote e detrazioni del 2015 anche per gli anni successivi.
La TASI è disciplinata nei commi da 669 a 679 e comma 687, dell’articolo 1, della suddetta legge 147/2014 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 1 del D.L. 6/3/2014, n. 16 convertito con la Legge n. 68 del 2 maggio 2014.
Detta disciplina per l'anno 2018 è integrata dal Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2016 e dalla delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2016 che ha confermato le aliquote e detrazioni del 2015 anche per gli anni successivi.
COME APPLICARE LA TASI PER IL 2018
Per il 2018 rimangono invariate le norme previste per l'anno 2017.
Restanto pertanto esenti da TASI: abitazioni principali, relative pertinenze e tutte le abitazioni assimilate.
Dove richiedere il conteggio
Nel mese di maggio l'ufficio tributi ha inviato a casa i conteggi (1^ e 2^ rata) a tutti i contribuenti. Per la rata del saldo non vengono inviati ulteriori conteggi.
Ai contribuenti in possesso di solo immobili esenti non è stata inviata alcuna comunicazione.
II versamento della 1^ rata scade il 18.06.2018
Il versamento della 2^ rata scade il 17.12.2018
Quanti hanno la necessita' di rivedere i conteggi possono rivolgersi all'ufficio tributi durante gli orari di apertura al pubblico..
L'ufficio può essere contattato tramite posta elettronica (E-mail) all'indirizzo tributicommercio@comunebreda.it o rivolgendosi allo sportello dell’ufficio nei giorni lunedì e giovedì dalle 9.00–12.30, mercoledì 16.00-18.00, sabato 10.00-12.00 - Tel. 0422 600153 (selezione 4).
All'interno del sito internet comunale www.comunebreda.it, nella sezione dei Servizi On Line si può accedere ad un calcolatore del tributo.
Per i contribuenti che ricevono i conteggi a mezzo email e non dispongono di un programma per aprire i file in formato .zip è possibile cliccare qui e installare sul proprio computer tale programma.
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.
La TASI non trova applicazione per i terreni agricoli e dal 2016 per l'abitazione principale e relative pertinenze.
Il Comune di Breda di Piave ha confermato le seguenti aliquote:
TIPO DI IMMOBILE | ALIQUOTA |
---|---|
Abitazioni principali (escluse categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze C/6, C/2, C/7 (massimo una pertinenza per categoria) possedute dal proprietario o titolare di altro diritto reale | Esenti |
Abitazione principale e relative pertinenze con diritto di abitazione ai sensi art. 540 c.c. per il coniuge superstite | Esenti |
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata | Esenti |
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio | Esenti |
Abitazione (escluse categorie A1, A8, A9) posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale appartenente alla carriera prefettizia | Esenti |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 2,5 per mille |
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari | 2,5 per mille |
Fabbricati strumentali rurali | 1 per mille |
Abitazioni principali categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze C/6, C/2, C/7 (massimo una pertinenza per categoria) | 0 per mille |
Aree edificabili, Terreni agricoli | 0 per mille |
Altri immobili diversi dai precedenti | 0 per mille |
BASE IMPONIBILE
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.
Quindi, per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale (stessi coefficienti dell'IMU):
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).
QUANDO SI DEVE PAGARE
Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso può avvenire in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2017, oppure in due rate:
- entro il 18 GIUGNO 2018 prima rata
- entro il 17 DICEMBRE 2018 seconda rata a saldo
COME e DOVE si paga
Il versamento dell'imposta può essere effettuato mediante:
MODELLO F24 presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito).
MODELLO F24 presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito).
Si fa presente che il codice Ente per il Comune di BREDA DI PIAVE è: "B128".
- Il versamento non è dovuto se l'importo annuo dell'imposta è inferiore a € 10,00.
RAVVEDIMENTO OPEROSO per ritardati versamenti
E’ possibile avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso” per sanare i ritardati versamenti pagando:
la SANZIONE dello 0,10% del tributo per ogni giorno di ritardo, oltre interessi legali dello 0,30 (fino al 31/12/2018) o dello 0,80 (dal 01/01/2019) se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dalla scadenza; - la SANZIONE del 1,50% del tributo, oltre interessi legali dello 0,30 (fino al 31/12/2018) o dello 0,80 (dal 01/01/2019) se la regolarizzazione avviene oltre i 14 giorni ma entro 30 giorni dalla scadenza;
- la SANZIONE del 1,67% del tributo, oltre interessi legali dello 0,30 (fino al 31/12/2018) o dello 0,80 (dal 01/01/2019) se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza;
- la SANZIONE del 3,75% del tributo, oltre interessi legali dello 0,30 (fino al 31/12/2018) o dello 0,80 (dal 01/01/2019) se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza.
DICHIARAZIONE TASI
Per l'anno 2018 si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini TASI o delle previgenti IMU e ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2018 la dichiarazione TASI andrà presentata entro il 30 giugno 2019. Solamente per tutte le variazioni non soggette ad atto notarile o a registrazione di volture catastali il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione su modello ministeriale. Contatti l’Ufficio Tributi per i termini di presentazione e i modelli di dichiarazione o acceda al sito internet comunale www.comunebreda.it dove sono disponibili i modelli.
Area 1 - Ragioneria-Tributi-Attività Produttive- Commercio
Tributi
E-mail: tributicommercio@comunebreda.it
Tel: +39 0422 600153
Fax: +39 0422 600187
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it
Moduli
Data ultima modifica: Data ultimo aggiornamento: 07-01-2019