Nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio

Descrizione del servizio

1) Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile
L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014. In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Condizioni
Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio davanti all’Ufficiale di stato civile di Breda di Piave i coniugi che:
  • siano residenti a Breda di Piave, tutti e due o almeno uno dei due;
  • oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Breda di Piave;
  • oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Breda di Piave l'atto di matrimonio;
  • non abbiano figli, in comune, minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
Modalità
  • Fase istruttoria
    I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo comunicazione dati. Entrambi i moduli possono essere trasmessi in uno dei seguenti modi:consegnati all’ufficio protocollo del Comune, trasmessi via fax al numero 0422/600187, trasmessi via email all'indirizzo protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it.
    Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità. L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge, in particolare la copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'Ufficiale di stato civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
  • Redazione dell'accordo
    Entrambi i coniugi devono presentarsi assieme con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio di stato civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. I coniugi hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia. In questo caso l’avvocato dev’essere munito di documento di identità valido. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto. Al momento della sottoscrizione dell’accordo i coniugi devono presentare la ricevuta del versamento del diritto fisso di € 16.00.
  • Conferma dell'accordo
    Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. La mancata comparizione dei coniugi a questo secondo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo. Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
  • Costo
    Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso da versarsi a cura dei coniugi a mezzo bonifico bancario su c/c bancario intestato al Comune di Breda di Piave, presso il Tesoriere comunale Intesa Sanpaolo - Filiale 45574 - Corso Garibaldi 22/26 - 35122 Padova - Codice IBAN: IT63R0306912117100000046377 con causale “Diritto fisso per accordo di separazione/divorzio”. 
  • dichiarazione separazione
  • dichiarazione divorzio
  • dichiarazione modifica delle condizioni
  • informativa trattamento dati personali

2) Convenzione di negoziazione assistita (da uno o più avvocati) per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)
L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita (da uno o più avvocati) per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli, in comune, minori, o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti. L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi. Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ciascuno ad un proprio avvocato di fiducia. rasmissione della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile

  • Modalità di invio della convenzione
    L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi. E' sufficiente che anche uno solo degli avvocati coinvolto nella negoziazione assistita, trasmetta all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, accompagnata da una sua dichiarazione di conformità all'originale cartaceo, con una delle seguenti modalità: consegnati all’ufficio protocollo del Comune, trasmessi via fax al numero 0422/600187, trasmessi via email all'indirizzo protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it.
    In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. L'Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell'accordo
  • Competenza
    L'Ufficio di stato civile del Comune di Breda di Piave è competente a ricevere la convenzione se: è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili, è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.
  • Forma della convenzione e tempi
    La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma. L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (autorizzazione o nulla osta) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale. In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge. La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento. I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell' accordo da parte dell’avvocato. Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec, conferma della trascrizione. Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014. Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).
  • Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
    I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.
  • Normativa di riferimento
    Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
    D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
    D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.


Ufficio

Area 3 - Servizi alla persona

Stato civile

E-mail: demografici@comunebreda.it
Tel: +39 0422 600153 (dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30)
Fax: +39 0422 600187
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it

Data ultima modifica:

Data ultimo aggiornamento: 05-10-2018
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